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(approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 06/09/2017)

ART.1 Premessa

ART.2 Organi competenti all’irrogazione

ART.3 Principi e finalità

ART.4 Sanzioni disciplinari

ART.5 Procedura sanzionatoria

ART.6 Conversione sanzioni

ART.7 Impugnazioni

ART.8 Esecutività dei provvedimenti disciplinari

ART.9 Organo di garanzia

ART.10 Effetti dei provvedimenti disciplinari

Art. 1 Premessa

Gli alunni sono tenuti ad osservare i doveri previsti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR n. 294/1998 e successive integrazioni) ed in caso di infrazioni verranno sottoposti alle sanzioni previste dal presente regolamento disciplinare.

Costituiscono mancanze disciplinari i comportamenti degli allievi che avvengono durante la normale attività scolastica o altra attività connessa con la vita della scuola (quali attività integrative, visite guidate o viaggi di istruzione, etc.), che costituiscano infrazione dei loro doveri o siano lesivi dei diritti dei singoli.

La scuola ha il dovere di contrastare i comportamenti scorretti affinché non si ripetano e per indurre l’allievo responsabile a correggerli e a riparare il danno, qualora esistente.

Art. 2 Organi competenti ad irrogare sanzioni

Sono organi competenti ad irrogare sanzioni disciplinari:

a) il singolo docente;

b) il Dirigente scolastico o un suo delegato

c) il Consiglio di classe;

d) il Consiglio di istituto.

Per l’esame dei ricorsi avverso i provvedimenti di competenza del consiglio di classe e del consiglio di istituto, è istituito l’Organo interno di garanzia.

Art. 2.1 - Provvedimenti di competenza del docente

Qualora riscontri comportamenti scorretti o violazioni del regolamento scolastico, sia nel corso della propria lezione, sia in altri momenti della giornata, il docente provvede, secondo la gravità del fatto e a sua discrezione, a richiamare verbalmente lo studente, oppure ad annotare sul registro di classe il richiamo.

Non è ammesso l’allontanamento degli studenti dalla classe.

Il docente ha diritto e dovere di intervenire nei confronti di qualsiasi studente, anche non appartenente al proprio corso e alle proprie classi, allorché sia testimone diretto di comportamenti scorretti.

Art. 2.2 - Provvedimenti di competenza del Dirigente scolastico

Il Dirigente scolastico o i suoi delegati possono procedere con richiami verbali e ammonizioni scritte.

Art. 2.3 - Provvedimenti di competenza del Consiglio di classe

Ai fini dell’adozione dei provvedimenti disciplinari, il consiglio di classe è convocato con la presenza di tutti i docenti, dei rappresentanti degli alunni e dei genitori eletti, dell’alunno coinvolto accompagnato degli esercenti la potestà genitoriale se minorenne. L’alunno maggiorenne partecipa personalmente o, nel caso in cui lo desideri, accompagnato dall’esercente la potestà genitoriale.

Il docente e/o alunno, membro dell’organo interno di garanzia, qualora faccia parte del consiglio stesso o sia direttamente coinvolto, deve astenersi dal partecipare alla riunione, salvo il tempo strettamente necessario all’eventuale sua relazione sul fatto da sanzionare.

Il consiglio di classe è competente ad adottare, su richiesta di uno o più dei suoi membri, i seguenti provvedimenti:

a) sospensione dalle lezioni, fino ad un massimo di quindici giorni;

b) in alternativa alla sospensione delle lezioni, definizione delle attività a beneficio della scuola o della comunità ;

c) deferimento dello studente al Consiglio di istituto solo in caso di infrazioni di particolare gravità, o quando siano stati commessi atti che violano la dignità della persona umana e ove vi sia pericolo per l’incolumità delle persone.

Avverso i provvedimenti adottati dal Consiglio di classe, entro 15 gg, è ammesso ricorso all’Organo interno di garanzia.

Art. 2.4 - Provvedimenti di competenza del Consiglio di istituto

Il Consiglio di Istituto è competente ad adottare i seguenti provvedimenti:

a) allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni;

b) allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni, con eventuale esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione all’esame di stato. Avverso i provvedimenti adottati dal Consiglio di Istituto è ammesso ricorso all’organo interno di garanzia. Per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza, il Consiglio di Istituto è convocato dal presidente su richiesta del Dirigente scolastico, o in sua assenza, del collaboratore delegato vicario, con procedura d’urgenza. Alla riunione sono convocati, oltre ai membri del Consiglio di Istituto:

a) lo studente che ha commesso l’infrazione da sanzionare, perché possa essere ascoltato a sua difesa. Se si tratta di alunno minorenne sarà accompagnato da chi esercita la potestà genitoriale.

b) il coordinatore del consiglio di classe che ha richiesto il provvedimento.

Le deliberazioni del Consiglio di Istituto sono immediatamente notificate all’interessato e alla famiglia.

L’eventuale sospensione dalle lezioni ha effetto solo dopo la comunicazione alla famiglia che potrà essere effettuata mediante lettera, e-mail, fonogramma o telegramma.

Art. 3 – Principi e finalità

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

In particolare:

a) La responsabilità disciplinare è personale.

b) Le sanzioni disciplinari sono temporanee e proporzionate alle infrazioni e sono ispirate al principio della riparazione del danno materiale e immateriale.

c) Se viene arrecato danno al patrimonio della scuola (locali, arredi, suppellettili, strumenti di laboratorio etc):

- L’alunno responsabile o i suoi genitori dovranno provvedere al risarcimento.

- Nel caso non ci sia un responsabile dichiarato o il colpevole non venga colto in flagrante, tutti gli allievi potenzialmente in grado di aver compiuto il danno dovranno fornire in parti uguali il risarcimento.

- Se il danno comporta un’operazione di pulizia, questa sarà effettuata dagli studenti responsabili ( o, in assenza di identificazione, dall’intera classe di appartenenza) secondo modalità concordate con i rispettivi Consigli di classe.

d) Le sanzioni disciplinari possono essere comminate, in rapporto alla loro gravità, dal singolo docente, dal Dirigente scolastico, dal Consiglio di Classe, dal Consiglio di Istituto.

e) Le sanzioni che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottate da un organo collegiale. In particolare l’art. 4 comma 6 del DPR n 235 del 21 novembre 2007 stabilisce che le sanzioni che prevedono l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore ai 15 giorni sono sempre adottati dal Consiglio di Classe; le sanzioni che prevedono l’allontanamento per un periodo superiore ai 15 giorni vanno adottate dal Consiglio di Istituto.

f) Dei provvedimenti disciplinari assunti sarà data comunicazione scritta alla famiglia

g) Nessun alunno può essere sottoposto a sanzione senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

h) Nella scelta della sanzione sono tenute in considerazione le seguenti condizioni aggravanti: recidiva, pericolosità sociale, rilevanza penale, pericolo per l'incolumità delle persone.

i) Nel comminare le sanzioni si farà appello alle attenuanti che si riferiscono a particolari situazioni di disagio dello studente e all'assenza di precedenti.

l) E' offerta allo studente la possibilità di convertire la sanzione in attività utili alla comunità scolastica come ad esempio:

  • pulizia /ripristino delle suppellettili e degli arredi imbrattati o danneggiati

  • pulizia del giardino e/o delle palestre

  • supporto ai responsabili della biblioteca

  • attività di studio a favore della classe

  • attività di segreteria, riordino di archivi presenti nella scuola

  • quant’altro riterrà opportuno il Consiglio di Classe, sentito, se del caso, il RSPP.

m) Il procedimento sanzionatorio si deve concludere entro trenta giorni dalla data della contestazione. Superato tale limite temporale il procedimento si considera estinto.

n) Qualora il comportamento dello studente sia configurabile come reato o metta in pericolo l'incolumità delle persone, il Consiglio di Clase allontana immediatamente lo studente dalla comunità scolastica in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria o dei servizi sociali tempestivamente avvisati del fatto.

Le sanzioni saranno tenute presenti al momento dell’attribuzione del voto di condotta in sede di scrutinio. Le sanzioni più gravi implicano, al momento dell’assegnazione del credito scolastico, l’attribuzione del punteggio minimo entro la banda di oscillazione prevista.

Nessuna infrazione alle norme del Regolamento di Istituto può influire sulla valutazione del profitto della singola disciplina.

In alternativa all’allontanamento dalla comunità scolastica, qualora, anziché l’effetto sanzionatorio si ritenga prevalente la necessità di ricostruire un rapporto di fiducia con il contesto scolastico, si può prevedere:

  • l’obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche;

  • l’obbligo di frequenza per alcune attività scolastiche;

  • la non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come visite, viaggi e simili.

Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame saranno inflitte dalle commissioni d'esame e saranno applicabili anche ai candidati esterni.

Art 4 Sanzioni disciplinari

Tenuto conto dei principi e dei criteri sopra esposti, l'organo competente potrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni,

INFRAZIONE

SANZIONE

ORGANO COMPETENTE A IRROGARE LA SANZIONE

a) Negligenza nel rispetto dei doveri scolastici (mancanze ai doveri di diligenza e puntualità, assenza ingiustificate)

b) Comportamento che sia di ostacolo al regolare svolgimento della attività didattica

c) Comportamento maleducato, scorretto

d) Comportamento palesemente lesivo delle norme di sicurezza

e) Accesso alle Aule Speciali, Laboratori, Sala Insegnanti, Palestra senza autorizzazione

f) Uso di espressioni ineducate ed aggressive

g) Uso improprio del cellulare durante lo svolgimento dell’attività didattica

Nota disciplinare e/o Ammonizione scritta considerando la gravità  del comportamento

Docente,

Collaboratore della Presidenza o Coordinatore di Classe

h) Comportamenti recidivi delle fattispecie di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g).

i) Offese verbali contro studenti, docenti, personale amministrativo, personale ATA

j) Danneggiamento di qualsiasi locale, arredo o bene delle scuola

k) Molestie operate con spintoni, calci, schiaffi ai danni di uno o più studenti

l) Denigrazioni e/o comportamenti discriminatori a danno di uno o più studenti

m) violazione del divieto di fumo

Sospensione da 1 a 10 giorni

Consiglio di Classe

n) uso e spaccio di sostanze stupefacenti

o) atti e molestie anche di natura sessuale; denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della scuola che possano rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della stessa

Sospensione da 11 a 15 giorni

Consiglio di Classe

p)Comportamenti che configurino reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana e per cui vi sia pericolo per la incolumità della persona

Sospensione da 16 giorni fino a termine lezioni

Sospensione fino al termine delle lezioni con esclusione dallo scrutinio finale o Esami di Stato

Consiglio di Istituto

 Art. 4.1 - Sanzioni disciplinari per uso del cellulare

  1. Se l'alunno verrà scoperto dal docente o dal personale tecnico con il cellulare acceso in classe, in laboratorio o in palestra si procederà all'acquisizione temporanea dell'apparecchio allo scopo di evitare che il minore commetta ulteriori irregolarità.

  2. La medesima acquisizione del cellulare potrà essere fatta dai collaboratori scolastici se gli studenti ne faranno un uso improprio nei corridori e/o nei bagni .

  3. Qualora l'alunno si rifiutasse di consegnare il cellulare, il docente o il personale ne prenderà atto riferendo al Dirigente scolastico.

  4. Il cellulare da ritirare dovrà essere prima spento dall'alunno stesso, a garanzia della privacy.

  5. Il cellulare sarà consegnato al Dirigente scolastico o ai suoi collaboratori i quali inviteranno telefonicamente la famiglia a ritirarlo prima della fine delle lezioni o appena la famiglia potrà farlo.

  6. All'alunno scoperto con il cellulare acceso per la prima volta sarà rivolto un richiamo

  7. Per l'alunno recidivo sarà convocato il Consiglio di Classe per l’adozione di sanzioni disciplinari.

  8. L'uso improprio del cellulare si configura come mancanza grave sanzionabile con l'allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 10 gg secondo quanto stabilito dal Consiglio di Classe. In caso di recidiva del comportamento in oggetto si applicherà la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica da 11 a 15 gg.

Si ricorda che la divulgazione, anche via web, di immagini e filmati in cui compaiono persone ritratte all'interno dell'Istituto, ivi compreso il cortile e le pertinenze esterne, rappresenta una palese violazione del Decreto legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Art. 4.2 - Sanzioni per divieto di fumo

Come previsto dal Regolamento sul divieto di fumo approvato dal Consiglio di Istituto il 06/09/2017, la violazione del suddetto divieto costituisce MANCANZA DISCIPLINARE GRAVE e come tale comporta provvedimenti disciplinari per gli alunni trasgressori.

In particolare, gli alunni trasgressori saranno puniti con allontanamento dalle lezioni da 1 a 10 gg. Delle sanzioni si terrà conto in sede di attribuzione del voto di condotta.

La competenza ad irrogare la sanzione è del Consiglio di Classe in sede disciplinare.

Delle sanzioni disciplinari dovrà essere data comunicazione scritta alla famiglia.

Alle stesse sanzioni, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Dl. n.104/2013, è sottoposto chi violi il divieto di uso delle sigarette elettroniche.

Art. 5 Procedura sanzionatoria

Il Dirigente scolastico, constatato che il comportamento negativo rientra tra le mancanze disciplinari riportate nel Regolamento di Disciplina dell’ITIS G. Galilei di Livorno, procede alla convocazione del Consiglio di classe in forma allargata (docenti, rappresentanti genitori, rappresentanti studenti) fissando, di norma, la seduta entro sette giorni scolastici dall’evento.

Il coordinatore del Consiglio di classe dà comunicazione ai collaboratori della Dirigente scolastica perché pubblichino la circolare di convocazione del Consiglio di classe su apposito modulo; dà, altresì, comunicazione dell’avvenuta convocazione alla segreteria didattica che provvederà ad avvisare sia i rappresentanti dei genitori e degli studenti, sia lo studente interessato, ove si ritenga opportuna la sua presenza, sia i suoi genitori.

La seduta disciplinare del Consiglio di classe è divisa in due momenti.

– Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell’evento (fase dibattimentale): lo studente minorenne interessato, se convocato, può partecipare a tale momento assistito dai genitori. L’interessato può presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza. L’Organo competente può deliberare anche in assenza dello studente interessato.

– Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa): a tale momento l’alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi.

La seduta dell’Organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto. Al secondo momento (fase deliberativa) della seduta non possono partecipare membri in conflitto di interesse. Ai fini della “presenza del numero legale”, i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo.

La decisione dell’organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale allo studente entro 10 gg. Nel caso di studente minorenne, la comunicazione è rivolta anche alla famiglia.

Art. 6 Conversione delle sanzioni

Lo studente può optare tra l’allontanamento e l’attività alternativa. Nel caso di studente minorenne, l’opzione per l’attività alternativa è efficace solo se condivisa dalla famiglia. L’opzione per l’attività alternativa comporta la regolare frequenza ed esclude la possibilità di impugnare la sanzione.

Art. 7 Impugnazioni - Ricorso all’organo interno di garanzia

E' consentito impugnare i provvedimenti disciplinari facendo ricorso all'Organo di Garanzia.

Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina può essere presentato dall’alunno o da uno dei genitori (per l’alunno minorenne) mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell’Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all’accaduto. Non sono prese in esame le

parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.

Il ricorso deve essere presentato in segreteria alunni entro il termine prescritto di quindici giorni dalla comunicazione della sanzione, come da Regolamento di Istituto. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso presi in considerazione.

Fino al giorno che precede la riunione dell’Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.

Ricevuto il ricorso, il Presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente o dell’organo che ha irrogato la sanzione, della famiglia, del Consiglio di Classe, dello stesso Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato.

Il materiale reperito dall’istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell’Organo di Garanzia.

L’organo si riunisce entro i tempi previsti e alla seduta chiama a partecipare lo studente a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare.

Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch’egli è chiamato a partecipare alla seduta.

Tutte le testimonianze sono rese a verbale.

L’organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra l’Ufficio di Presidenza, i servizi del territorio e il coordinatore di classe.

La deliberazione dell’Organo di Garanzia viene trasmessa al Dirigente Scolastico (nel caso non abbia partecipato alla seduta) ed esposta di norma all’albo dell’istituto. Il Dirigente Scolastico provvederà a informarne inoltre il Consiglio di Classe.

La famiglia dell’alunno verrà informata di tale deliberazione mediante raccomandata a mano dell’alunno.

Art. 8 Esecutività dei provvedimenti disciplinari

Il sistema di impugnazioni delineato dall’art. 5 del DPR 298 del 1998 come modificato dal DPR 235 del 21 novembre 2007 non incide automaticamente sull’esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale di esecutività degli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione

Art. 9 - Organo di garanzia

Tale Organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all’interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.

Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:

- prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;

-esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell’istituto in seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma di regolamento di disciplina.

Il funzionamento dell’Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia

L’organo interno di garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico e dai seguenti membri:

a) il docente eletto in Consiglio di Istituto;

b) il genitore eletto in Consiglio di Istituto;

c) uno studente maggiorenne eletto in Consiglio di Istituto

L'Organo di garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto ad eccezione della componete studentesca, per cui è previsto il rinnovo annuale.

Tutti i componenti dell'Organo di garanzia, tranne il Dirigente scolastico, devono essere sostituiti nel caso siano coinvolti personalmente. A tal fine, per ogni membro effettivo dell'Organo viene eletto un membro supplente, che interviene in caso di assenza giustificata o di incompatibilità dei membri effettivi.

I membri elettivi dell’organo di garanzia durano in carica sino alla perdita dei diritti di elettorato attivo e passivo per gli organi collegiali della scuola.

Art. 10 Effetti dei provvedimenti disciplinari

Gli effetti dei provvedimenti disciplinari sono limitati all’anno scolastico in cui sono stati adottati.

Nel caso in cui il comportamento sanzionabile con l’allontanamento sia stato tenuto nel periodo finale dell’a.s. o durante attività nel periodo estivo, il provvedimento avrà decorrenza a partire dall’inizio del successivo a.s.

Tutte le sanzioni disciplinari che comportino allontanamento dalla comunità scolastica saranno inserite nel fascicolo scolastico, nel rispetto del trattamento dei dati sensibili che riguardino altre persone e comunque nel rispetto del D. Leg. n.196 /2003 e del DM 306/2007.

Il D.S. darà esecuzione, nei termini fissati dall’istituto di provenienza e in accordo con questo, a provvedimenti pendenti nei confronti di studente proveniente da altro istituto.

Le mancanze disciplinari commesse durante la sessione d’esame sono sanzionate, anche nei confronti dei candidati esterni, dalla Commissione d’esame.