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Art.1 - Orario delle lezioni 

Art.2 - Cambi di aula 

Art.2.1 - Richiesta di aula diversa da quella assegnata 

Art.3 - Permessi di uscita dall’aula 

Art.4 - Permessi di uscita e di entrata fuori orario Entrate fuori orario 

Art.5 - Uscita al termine delle lezioni 

Art.6 - Alunni infortunati 

Art.7 - Uscita dall’edificio scolastico 

Art.8 - Piano di evacuazione degli edifici 

Art.9 - Parcheggio dei mezzi di trasporto 

Art.10 - Astensione dalle lezioni, assenze, giustificazione degli alunni 

Art.10.1 - Presenza degli alunni 

Art.10.2 - Giustificazione di assenza 

Art.10.3 - Dichiarazione di astensione 

Art.10.4 - Numerose assenze o astensioni 

Art.10.5 - Verifica delle assenze e delle astensioni 

Art.10.6 - Competenze del Consiglio di Classe 

Art.11 - Assemblea di Istituto 

Art.12 - Comportamento nella scuola 

Art.12.1 - Tutela di arredi e strutture scolastiche 

Art.12.2 - Uso del cellulare a scuola 

Art.12.3 - Divieto di fumo 

 

 

Art.1 - Orario delle lezioni 

L’ora di inizio delle lezioni è stabilita dal Consiglio di Istituto su proposta del Collegio dei Docenti, tenendo conto delle esigenze didattiche e logistiche della popolazione scolastica dell’Istituto. I cancelli verranno aperti 10 minuti prima dell’inizio delle lezioni consentendo agli studenti l’ingresso nell’antistante cortile dell’Istituto. Al suono del primo segnale acustico, 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni gli studenti dovranno avviarsi alle aule. L’accesso ai laboratori avverrà soltanto in presenza del docente. L’inizio e la fine di ogni ora sarà segnalato dal suono del segnale acustico. La durata dell’unità oraria è fissata dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto. I docenti della prima ora, raggiungeranno l’aula 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. Il personale ausiliario addetto ai reparti, in caso di assenza del docente, al momento dell’inizio delle lezioni sarà tenuto ad avvertire subito la vicepresidenza per la gestione dell’assenza tramite l’utilizzo dei docenti a disposizione. Successivamente la vicepresidenza informerà l’ufficio del personale per la gestione amministrativa dell’assenza. 

Art.2 - Cambi di aula 

Negli eventuali cambi di aula, gli alunni dovranno raggiungere al più presto la nuova aula o laboratorio; eventuali ingiustificati ritardi degli alunni saranno annotati sul registro elettronico di classe dai docenti. Se un docente, eccezionalmente, tratterrà tutti gli alunni o parte di essi oltre il suono del segnale acustico dovrà annotarlo sul registro elettronico di classe. Nel cambio da una lezione all’altra, i docenti dovranno raggiungere al più presto la propria classe. La vigilanza delle classi, temporaneamente scoperte, dovrà essere effettuata dal personale ausiliario. L’assenza dei docenti, dopo un ragionevole lasso di tempo, dovrà essere gestita come previsto dall’art.1 dalla vicepresidenza. 

Art.2.1 - Richiesta di aula diversa da quella assegnata 

Per ogni ora di lezione sull’orario scolastico sono indicati il numero dell’aula, della palestra o del laboratorio; qualora il docente riterrà opportuno, per motivi didattici, condurre la classe in un luogo diverso da quello assegnatole dall’orario, dovrà darne comunicazione ai collaboratori di pertinenza che informeranno l'ufficio di Presidenza. Nel caso in cui il docente desideri recarsi nei laboratori di competenza, oltre l’orario di utilizzo programmato dovrà preventivamente richiedere l’autorizzazione alla Dirigente Scolastica (ai fini della sicurezza e della copertura assicurativa). 

Art.3 - Permessi di uscita dall’aula 

Durante le ore di lezione, gli alunni potranno chiedere di uscire momentaneamente dall’aula; spetterà ai docenti autorizzare l’uscita di non più di due alunni per volta. Non saranno consentite le uscite degli studenti durante l’avvicendamento dei docenti e alla prima e all'ultima ora di lezione salvo casi di necessità valutati dal docente stesso. 

Il punto di ristoro sarà aperto dalle ore 9:00 alle ore 13:00: gli alunni concorderanno con i docenti le modalità di uscita dalla classe per recarsi al punto di ristoro, tenendo sempre presente che non sarà consentita l’uscita di più di due alunni per volta. 

Art.4 - Permessi di uscita e di entrata fuori orario 

Entrate fuori orario: 

L’ingresso in ritardo sarà consentito fino all’inizio della seconda ora, fatto salvo casi eccezionali opportunamente documentati. Ogni alunno che entrerà in Istituto dopo l’ora di inizio delle lezioni dovrà presentarsi al docente in orario di lezione. I permessi di entrata fuori orario saranno gestiti dal docente in orario di lezione. Il docente annoterà l’ingresso fuori orario sul registro elettronico di classe secondo le modalità previste. In caso di verificato disservizio di treni o di autobus extraurbani, gli alunni pendolari in ritardo saranno ammessi in classe senza richiesta di giustificazione. Per assenza dei docenti nelle prime ore di lezione, la Presidenza potrà disporre l’entrata posticipata di una classe. Tutti i permessi saranno annotati sul registro elettronico di classe. L’entrata posticipata dovrà essere comunicata alle famiglie degli alunni minorenni almeno un giorno prima, tramite la consultazione del sito della scuola. 

Uscite fuori orario: 

Per assenza dei docenti nelle ultime ore di lezione, la Presidenza potrà disporre l’uscita anticipata di una classe avvertendo le famiglie degli alunni minorenni almeno un giorno prima tramite la home page del sito istituzionale. Le uscite anticipate invece richieste dagli studenti/famiglie saranno possibili soltanto a partire dall'ultima ora di lezione, in ogni caso non prima delle ore 12, fatto salvo casi eccezionali opportunamente documentati. Gli alunni minorenni dovranno presentare le richieste di uscita anticipata su apposito modulo entro la prima ora di lezione al personale ATA del piano terra: le richieste, una volta raccolte, verranno sottoposte all'attenzione dei collaboratori della Dirigente scolastica che autorizzeranno, se del caso, l'uscita. Prima dell'ultima ora di lezione i genitori, o chi da essi delegato, prelevano gli alunni, dopo essere stati riconosciuti dal personale ATA tramite la presentazione di un documento di identità. Gli alunni minorenni potranno uscire solo se accompagnati da persone che esercitano la patria potestà o da persone delegate tramite delega scritta su modulo presente in segreteria e fotocopia del documento di riconoscimento valido del delegante. La delega potrà essere temporanea o riferirsi all'intero anno scolastico. La delega dovrà essere depositata in segreteria didattica. 

Massimo numero di ingressi/uscite fuori orario: 

Si potranno richiedere un massimo di cinque permessi di entrata e cinque di uscita fuori orario. Nel caso in cui gli alunni li abbiano utilizzati completamente, ulteriori concessioni dovranno essere richieste al coordinatore di classe che potrà autorizzarle valutando caso per caso. 

Indisposizioni durante le ore di lezione: 

A seguito di indisposizioni insorte durante le ore di lezione, la Presidenza valuterà l'opportunità di concedere il permesso di uscita; in questa ipotesi sia ai minorenni che ai maggiorenni si applicheranno le stesse disposizioni previste per l'uscita anticipata dei minori. 

Valutazione della puntualità 

La puntualità sarà valutata nel voto di condotta. 

Art.5 - Uscita al termine delle lezioni 

Gli alunni di ogni classe potranno uscire dall’aula, laboratorio o palestra soltanto dopo il suono del segnale acustico che indica il termine delle lezioni. 

Art.6 - Alunni infortunati 

Gli alunni infortunati dovranno prendere gli opportuni accordi con la Presidenza per l’entrata e l’uscita dalla scuola e per l’utilizzo dell’ascensore. 

Art.7 - Uscita dall’edificio scolastico 

Nessun alunno, per qualsiasi motivo, potrà uscire senza il permesso scritto della Presidenza; se ciò si dovesse verificare saranno adottati eventuali provvedimenti disciplinari. Potranno uscire dall’edificio scolastico solo gli alunni che nell’ora di insegnamento della religione cattolica avranno scelto l’uscita da scuola. 

Art.8 - Piano di evacuazione degli edifici 

La Presidenza predispone il piano di evacuazione, previsto per legge, da attuare in caso di pericolo. Ogni anno scolastico saranno effettuate le esercitazioni necessarie per verificare l’attuabilità di tale piano. 

Art.9 - Parcheggio dei mezzi di trasporto 

Non sarà consentito parcheggiare negli spazi riservati all’interno dell’Istituto autovetture, moto, ciclomotori, salvo specifiche autorizzazioni. Sarà consentito l'accesso alle biciclette solo limitatamente a un'area appositamente dedicata. La scuola non sarà comunque responsabile di eventuali danni o furti ai mezzi parcheggiati all’interno. 

Art.10 - Astensione dalle lezioni, assenze, giustificazione degli alunni Art.10.1 – 

Presenza degli alunni 

Art. 10.1 – Norme generali 

La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività nell’ambito dell’orario scolastico. Gli studenti si potranno assentare dalle lezioni solo per importanti e documentati motivi e, al rientro in classe, i genitori saranno tenuti alla giustificazione dell’assenza tramite l’applicativi del registro elettronico. 

Ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente è richiesta la frequenza di almeno ¾ dell’orario annuale personalizzati. L’istituto ha previsto, tuttavia, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite(malattia, gravi ragioni di famiglia, disagio familiare e/o personali segnalate dai servizi sociali e documentate, iscrizione nel corso dell’anno di alunni provenienti da scuole di Paesi stranieri, partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e debitamente documentate su carta intestata della società che certifica, adesione a confessioni religiose per le quali esistano specifiche intese che considerino come riposo certi giorni/periodi). Tali 

deroghe sono previste per assenze documentate e continuative a condizione che tali assenze non pregiudichino a giudizio del consiglio di la preparazione dello studente. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame di fine ciclo. 

Art.10.2 - Giustificazione di assenza 

Il giorno del rientro dello studente l’insegnante della prima ora di lezione verificherà l’avvenuta giustificazione. In caso di prolungate assenze anche saltuarie o coincidenti con particolari attività programmate il coordinatore di classe informerà tempestivamente la Dirigente Scolastica e l’ufficio didattica contatterà telefonicamente la famiglia e, ove necessario, i servizi sociali preposti e/o le autorità competenti: ciò in particolare per il rispetto dell’obbligo scolastico e formativo. 

Lo studente che si dovesse presentare a scuola senza giustificazione verrà ammesso comunque in classe, ma il docente dovrà segnalare sul registro elettronico la mancata giustificazione e la stessa dovrà essere esibita il giorno successivo. 

Non è più previsto l’obbligo del certificato medico per la riammissione alle lezioni dopo 5 (cinque) giorni di assenza. Tuttavia tale obbligo permane ove si ritenesse opportuno scomputare i giorni di assenza per malattia (oggetto di delega) dal numero di giorni utili ai fini della validazione dell’anno scolastico. 

Solo in caso di malattie infettive sarà competenza del medico curante denunciare la malattia agli organi preposti e successivamente autorizzare lo studente al rientro a scuola. 

Le assenze per motivi di famiglia superiori a cinque (5) giorni dovranno essere preventivamente comunicate al Coordinatore di classe e motivate con dichiarazione scritta e firmata dai genitori o dallo studente se maggiorenne. In ogni caso si invitano gli studenti e le loro famiglie a concordare con gli insegnanti eventuali assenze per motivi di famiglia in modo da non compromettere il superamento dell’anno scolastico e/o la preparazione. 

La puntualità nella presentazione delle giustificazioni sarà valutata nel voto di condotta. 

Art.10.3 - Dichiarazione di astensione Assenza collettiva 

E’ considerata assenza “collettiva” dalla lezione quella che coinvolge un numero elevato di studenti della scuola. 

Il giorno successivo alla partecipazione all’astensione collettiva, l’alunno, per essere riammesso alle lezioni, dovrà presentare tramite l’applicativo Argo nella sezione “motivazione”, una dichiarazione al docente della prima ora così formulata: “ mio figlio (“il sottoscritto” se l’alunno è maggiorenne) si è astenuto dal partecipare alle regolari lezioni del giorno…”. Tale dichiarazione non giustifica l'assenza, ma serve esclusivamente a dimostrare che le famiglie sono a conoscenza che l'alunno si è astenuto dal frequentare le lezioni regolari. Il docente prenderà visione di suddetta dichiarazione e registrandola nella sezione “note”: ciò al fine di informare i colleghi del consiglio di classe. 

Il coordinatore della classe valuterà se l’astensione dovrà essere esaminata dal Consiglio di Classe per opportuni provvedimenti disciplinari. 

Assenza di Classe 

E’ considerata “assenza di classe” quella in cui risultano assenti dalla lezioni oltre il 50% degli studenti. Valutate l’assenza di situazioni particolari (condizioni accertate di malattie diffuse, epidemie in atto o altre situazioni personali motivate), l’assenza è ritenuta “di classe” e “non giustificabile”. 

Gli studenti che hanno preso parte ad una o più assenze “di classe” non giustificate dalla scuola potranno avere una riduzione del voto di condotta e richiami scritti. 

Per le classi nella quali si verifichino nel corso dell’anno una o più assenze “di classe” non giustificate, potrà essere valutata, in relazione alla gravità dei comportamenti, una riduzione dei giorni del viaggio di istruzione o l’annullamento dello stesso. 

Art.10.4 - Numerose assenze o astensioni 

In caso di numerose assenze o di astensioni dalle lezioni anche saltuarie di un alunno, o, comunque, in tutti i casi in cui lo riterrà opportuno, il coordinatore di classe invierà tempestive comunicazioni scritte alle famiglie, anche degli alunni maggiorenni. 

Art.10.5 - Verifica delle assenze e delle astensioni 

I genitori, gli alunni, i docenti potranno controllare la situazione delle assenze dal registro elettronico. 

Art.10.6 - Competenze del Consiglio di Classe 

La situazione delle assenze e delle astensioni nonché la puntualità sull'inizio delle lezioni e la puntualità nella presentazione delle giustificazioni verranno periodicamente prese in esame dai singoli consigli di classe per valutarne la ricaduta sulla condotta. Il Dirigente Scolastico, anche su indicazione dei consigli di classe e dei docenti, potrà promuovere riunioni dei genitori della classe e/o di alunni, alle quali potranno intervenire anche i docenti. 

Art.11 - Assemblea di Istituto 

Le assemblee degli studenti sono regolate dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974, dal Decreto legislativo n.297/1994 artt. 12, 13, 14, dalla Circolare ministeriale 312/1979, par. I 

All’inizio dell’anno scolastico viene proposta dagli studenti una preventiva calendarizzazione delle assemblee studentesche che verrà concordata con la Presidenza. In via eccezionale e debitamente motivata sarà possibile variare la programmazione previa corrispondente presa visione e adesione dei genitori sulla bacheca del registro elettronico. 

La circolare che elenca le date delle assemblee programmate verrà pubblicata tempestivamente dal docente coordinatore, nella bacheca di classe per la presa visione ed adesione da parte delle famiglie/, in particolare per le famiglie degli studenti minorenni. Qualora la famiglia/tutore non dovesse vidimare l’adesione, nel caso di studente minorenne, lo stesso dovrà continuare le attività nella sua classe con i docenti in orario. 

Gli studenti, al termine dell'attività didattica, si recheranno autonomamente alla riunione e, al termine dell'assemblea, saranno liberi, previa autorizzazione da parte dei genitori/tutori se minorenni, da ulteriori impegni scolastici salvo diversa modalità organizzativa richiesta dagli studenti. 

Art.12 - Comportamento nella scuola 

Questa scuola riconosce i principi generali, i diritti ed i doveri che sono stabiliti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria superiore approvato col DPR del 24.06.1998 n. 249, modificato e integrato dal DPR del 21.11.2007 n. 235. 

In questo spirito si recepisce integralmente il testo relativo ai diritti ed ai doveri. 

Pertanto: 

 il comportamento reciproco tra studenti, docenti, personale A.T.A., Presidenza deve essere sempre improntato alla massima correttezza e cortesia; 

 durante i trasferimenti e durante il permesso di uscita dall’aula, gli alunni dovranno evitare di soffermarsi nei corridoi e di recare disturbo alle lezioni in corso; 

 la Presidenza, la vicepresidenza, i docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a far rispettare questa norma: in caso di mancato assolvimento della norma di comportamento ogni soggetto citato potrà intraprendere provvedimenti disciplinari verso il singolo e/o gruppo di studenti; 

 tutti i locali frequentati devono essere lasciati in ordine. 

 

Art.12.1 - Tutela di arredi e strutture scolastiche 

Considerato il forte dispendio di risorse per la manutenzione degli spazi e l’acquisto degli arredi, nella convinzione che l’abitudine al rispetto ed al mantenimento di ciò che è pubblico e comune costituisca la base di una corretta educazione civica, si stabilisce quanto segue: 

 ogni classe è responsabile in solido delle aule che frequenta in relazione a danni arrecati, anche con scritte e deturpamento di suppellettili; 

 allo stesso modo, sono responsabili dei corridoi e dei bagni le classi che su tali corridoi affacciano e tali bagni frequentano. 

 

Gli studenti sono tenuti a segnalare subito per iscritto, tramite i loro rappresentanti, eventuali danni o deturpamenti nel momento in cui entrano per la prima volta nell’aula loro assegnata. 

I danni successivamente accertati nel corso dei controlli che saranno sistematicamente effettuati saranno imputati agli studenti responsabili. 

La scuola non risponde in alcun modo di furti e/o smarrimenti di denaro e/o oggetti personali che possono avvenire nei locali scolastici. A tal proposito è vivamente consigliato agli studenti di non portare a scuola denaro, oggetti di valore e soprattutto di non lasciarli incustoditi. 

Art.12.2 - Uso del cellulare a scuola 

Il divieto dell'uso del cellulare durante le ore di lezione risponde a una generale norma di correttezza in quanto il suo uso rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni, una grave mancanza di rispetto nei confronti del docente, un'infrazione disciplinare. Non è consentito altresì di effettuare video e foto. 

Tanto premesso si stabilisce che: 

Art.12.2.1. L'uso dei cellulari, durante lo svolgimento delle attività didattiche, è vietato salvo diversa indicazione dell’insegnate che può prevedere l’utilizzo didattico del device(BYOD). E’ anche vietato usare il telefono cellulare come fotocamera o videocamera all'interno di tutti i locali dell'Istituto, nelle sedi utilizzate per l’attività didattica come palestre e campi di gioco e durante le uscite didattiche e le gite di classe. 

Art.12.2.2. La violazione di tale divieto configura una grave infrazione disciplinare che investe la normativa sul rispetto della Privacy, rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni. 

Art.12.2.3. Il divieto di utilizzare il telefono cellulare durante le attività di insegnamento e di apprendimento vale ovviamente anche per il personale docente e tecnico. 

Art.12.2.4. Docenti e personale ATA hanno doveri deontologici e professionali sia di vigilanza sui comportamenti degli studenti in tutti gli spazi scolastici che di tempestiva segnalazione alle autorità competenti di eventuali infrazioni. 

Art.12.2.5. Tali norme sono estese anche all'uso degli smartphone e dei tablet, salvo che il loro uso sia espressamente autorizzato dal docente responsabile. 

Art.12.3 - Divieto di fumo 

Il divieto di fumare nell'ambito della scuola, oltre a configurarsi come un impegno educativo generale per la difesa della salute, è regolato e disciplinato dalla legge vigente nel nostro ordinamento giuridico. 

Pertanto tutti i soggetti della comunità scolastica e tutte le persone che si trovano nei locali della scuola, compresi il cortile e i luoghi di pertinenza dell’edificio scolastico, sono tenuti ad osservare rigorosamente il divieto di fumo. 

Gli studenti, anche se minorenni, sono considerati soggettivamente responsabili dell'eventuale trasgressione come violazione intenzionale delle regole stabilite in materia e, pertanto, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria, con notifica diretta se maggiorenni o agli esercenti la patria potestà se minorenni. 

La relativa disciplina è contenuta nel Regolamento sul divieto di fumo.